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INFORMAUTISMO N° 14 - ANNO 2006, maggio-agosto

Giurisprudenza sul diritto all'educazione dei minori con disabilità grave

Negli ultimi anni, centinaia di ricorsi sono stati presentati contro il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, a difesa del diritto all'educazione di alunni con grave disabilità inseriti nella scuola. I ricorsi sono stati presentati per lo più dai genitori esercenti la patria potestà, e in un caso dal Sindacato Nazionale dei lavoratori Scolasici (Snals).
I ricorrenti reputano insufficiente, inadeguato e soprattutto lesivo del diritto allo studio e alla salute lo scarso apporto concesso, rivendicano il diritto ad un congruo numero di ore di sostegno durante la frequenza scolastica, come riconosciuto dalla Legge quadro 104/92 per l'integrazione dei cittadini disabili, invocando al riguardo l'inviolabilità del diritto all'educazione, allo sviluppo della personalità infantile e all'istruzione riconosciuto dalla Carta Costituzionale e da normative internazionali.

Tanto premesso, chiedono l'adozione di un provvedimento idoneo a garantire al minore un apporto completo di ore di sostegno. Sulla base della normativa esistente, i giudici designati emettono ordinanze di assegnazione o di ripristino delle ore di sostegno didattico richieste dai reclamanti, rilevando che:

  • nel concetto di danno alla persona, oggetto delle controversie risarcitori affidate alla giurisdizione ordinaria dell'art. 33 cit, rientra non solo quello all'integrità psico-fisica, ma anche quello arrecato dalla lesione di un diritto fondamentale ed inalienabile dell'uomo;
  • la sottrazione del supporto educativo dell'insegnante di sostegno o l'attribuzione al minore handicappato di un numero non adeguato di ore di sostegno didattico non favorisce l'insegnamento e l'istruzione, si risolve nella ingiustificata compromissione di un diritto fondamentale della persona all'educazione, all'inserimento scolastico ed allo sviluppo della persona garantito dalla Carta costituzionale e dalla legge nazionale e sopranazionale, e reca al minore ed alla sua famiglia (i cui sforzi economici e morali sono stati del tutto vanificati) grave ed irreparabile danno;
  • l'organizzazione dell'attività di sostegno da parte delle istituzioni scolastiche non può in via di fatto comprimere o vulnerare quel diritto riconosciuto alla persona de fonti sopranazionali, dalla Costituzione e dalla legislazione ordinaria;
  • le giustificazioni addotte in ordine alla limitatezza delle risorse finanziarie disponibili ed alla contemporanea esigenza di assistenza di altri scolari sono irrilevanti a fronte di diritti soggettivi inviolabili; eventuali esigenze finanziarie invocate dall' Amministrazione non potrebbero comunque giustificare la compressione del diritto alla istruzione ed all'inserimento scolastico poiché la stessa legge che fissa il limite determinato dal rapporto tra popolazione scolastica abile e insegnanti di sostegno, consente di derogarvi nei casi gravi;
  • la circostanza che il minore disabile frequenti la scuola d'infanzia o la scuola Media superiore, che non rientrano nella scuola dell'obbligo, viene reputato del tutto ininfluente ai fini del diritto all'educazione;
  • i ricorsi della Pubblica Amministrazione contro le ordinanze emesse dai Tribunali giudicanti, che disponevano un l'assegnazione di un sostegno più congruo (di cui si riportano alcuni esempi), sono stati regolarmente respinte, e le ordinanze di primo grado sono state confermate in secondo grado sulla base delle stesse normative citate in primo grado.

ELENCO SENTENZE:
(segue l'elenco integrale in formato PDF scaricabile dal link sottostante)


NOTA: Questo articolo e' disponibile anche in formato PDF , cosi' come pubblicato nella rivista.

© Autismo Italia onlus


AUTISMO ITALIA
organizzazione di rappresentanza di Persone con Autismo, confluita nella Federazione Nazionale F.A.NT.A.SI.A.