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INFORMAUTISMO N° 16 - ANNO 2007, gennaio-aprile

Diritti perfetti: sentenze e pareri giuridici sui diritti esigibili dei cittadini disabili in materia di assistenza e cura

In questo articolo, disponibile integralmente nel link a fine pagina, sono raccolti i testi completi di alcune importanti sentenze e pareri giuridici sui diritti esigibili dei cittadini disabili in materia di assistenza e cura, quali:

  • DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO RELATIVE ALLA CONDANNA DELLE AZIENDE SANITARIE LOCALI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DI DEGENZA DI SOGGETTI AFFETTI DI GRAVI PATOLOGIE
    (da: Gruppo Solidarietà )
    1) Sentenza n. 3377/03 - accolto l'accertamento dell'obbligo, in via principale, del Comune e, in via subordinata, della ASL , del pagamento delle rette di degenza del paziente affetto da insufficienza mentale grave e degente presso un istituto;
    2) Sentenza n. 152/04 - riconosciuto l'obbligo della azienda sanitaria a corrispondere le somme dovute per il pagamento delle rette di degenza nei confronti di quattro ex degenti dell'Ospedale psichiatrico San Niccolò di Siena dopo la sua chiusura;
    3) Sentenza n. 479/04 dichiarata l'Unità Sanitaria Locale obbligata al pagamento delle rette di degenza relative al
    ricovero presso l'Istituto ricorrente del Sig. M. R., affetto da insufficienza mentale di grado elevato con disturbo
    autistico, disabile psichico intellettualmente e mentalmente.
  • LA CORTE DI CASSAZIONE CONFERMA IL DIRITTO DEI MALATI CRONICI ALLE CURE SANITARIE
    (da: Fondazione Promozione Sociale)
    Sentenza n. 10150/96. Viene stabilito che:
    1. le leggi vigenti riconoscono ai cittadini il diritto soggettivo (e pertanto esigibile) in materia di prestazioni sanitarie e di attività a rilievo sanitario, mentre gli stessi cittadini hanno solo un interesse legittimo (e quindi con ampi spazi di discrezionalità per la pubblica amministrazione) per quanto concerne gli interventi socio-assistenziali;
    2. le cure sanitarie devono essere fornite sia ai malati acuti che a quelli cronici;
    3. essendo un atto amministrativo, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 agosto 1985 non ha alcun valore normativo;
    4. si deve far riferimento alle prestazioni socio-assistenziali esclusivamente quando "sia prestata soltanto una attività di sorveglianza o di assistenza non sanitaria".
  • PARERE NON AVENTE VALORE GIURIDICO VINCOLANTE del TRIBUNALE DEI DIRITTI DEI DISABILI
    (da: Da: la Rosa Blu, ed. ANFFAS, Novembre 2006
    9° sessione - Manfredonia 23/09/2006 Parere su chi risponde dei danni causati ad una persona con disabilità per il rifiuto di accoglienza in una struttura seppure inadeguata.

  • SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E COSTI PER GLI UTENTI
    (da Superando.it )
    Un parere del Difensore Civico della Regione Marchem, in tema di contribuzione al costo dei servizi socio-assistenziali da parte degli utenti, sembra parlare chiaro: " L'utente può essere chiamato a contribuire solo nei limiti del suo reddito personale e del suo patrimonio, senza oneri per i congiunti, compresi quelli conviventi"

  • SENTENZA DEL TAR SICILIA SUL CONTRIBUTO AI COSTI DELL'ASSISTENZA DOMICILIARE DELLE PERSONE CON DISABILITA' GRAVE.
    N. 0042/07 Reg. Sent. N. 2802/06 Reg. Gen. illegittimità del Regolamento Comunale in cui non è stato prescritto che, ai fini della determinazione delle modalità di contribuzione al costo delle prestazioni, della situazione economica del solo assistito, e non della situazione reddituale del nucleo familiare dell'utente (alla quale può essere attribuita rilevanza unicamente per la formazione delle graduatorie per l'acceso ai servizi)

  • A CHI RIVOLGERSI IN CASO DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO ALLE CURE:
    LA COMPETENZA DEL GIUDICE ORDINARIO, LA COMPETENZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE, LA COMPETENZA DEL DIFENSORE CIVICO REGIONALE


NOTA: Questo articolo e' disponibile anche in formato PDF , cosi' come pubblicato nella rivista.

© Autismo Italia onlus


AUTISMO ITALIA
organizzazione di rappresentanza di Persone con Autismo, confluita nella Federazione Nazionale F.A.NT.A.SI.A.